Proponiamo alcuni ragionamenti sui nodi principali dell’ultimo libro di Nicola Capone, libro che andremo a presentare venerdì 20 febbraio al Centro Sociale Orologio.
di A.M.
Lo studio di Nicola Capone, Le metamorfosi della proprietà. Itinerari filosofico giuridici sul terribile diritto. Editoriale Scientifica, 2025, percorre le trasformazioni politiche e sociali che dalle rivoluzioni borghesi ci portano ai nostri giorni, trasformazioni che si sono tradotte nella articolazione del diritto di proprietà attraverso l’introduzione di nuovi concetti giuridici. A questo riguardo la deriva neoliberista ha costituito un impoverimento dell’intelligenza del diritto e una ignoranza dei problemi e delle dinamiche sociali, ecologiche e politiche che con l’evoluzione dei rapporti sociali e delle forze produttive costituiscono il tempo presente.
Posto che il diritto di proprietà è storicamente determinato, possiamo cogliere la direzione verso cui si muove, dove ci conducono le sue metamorfosi.
L’originario concetto borghese di proprietà, (che costituiva una emancipazione dai rapporti feudali, segnati dalla dipendenza personale e quindi dalla discrezionalità di una gerarchia di comando) , subordinava la libertà personale alla proprietà, cioè a una autonomia sostanziale della singola persona. Ma il solo fatto che la proprietà fosse riconosciuta come diritto positivo dentro le leggi dello Stato introduce necessariamente un elemento che andava oltre il diritto individuale, ovvero l’interesse generale dello Stato.
La stessa evoluzione della società verso un’economia capitalistica agiva non tanto sul diritto soggettivo alla proprietà privata, quanto sullo statuto della cosa posseduta, che diventava mezzo di produzione, mettendo in primo piano non la cosa di cui il proprietario poteva usare ed abusare liberamente ma la sua funzione economica, il essere mezzo di produzione da cui trarre dei risultati economici, e che era già un intreccio di interessi diversi e conflittuali: dei proprietari, degli imprenditori, dei lavoratori e dello stato in quanto portatore di un interesse generale.
La vera svolta del diritto di proprietà avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la Costituzione repubblicana. Non solo essa pone a fondamento della Repubblica il lavoro e non la proprietà, ma riconosce che ogni cittadino oltre ad essere uguale di fronte alla legge, ha pari dignità sociale, e pone come compito della Repubblica il rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona. (“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” – art. 3) .
Porre l’uguaglianza sostanziale in quanto compito, oltre l’eguaglianza formale di fronte alla legge, trasforma il senso e la funzione della proprietà. Essa non ha più semplicemente una funzione economica, ma deve svolgere una funzione. sociale, di emancipazione e di superamento delle discriminazioni sostanziali che limitano l’effettiva partecipazione dei lavoratori (cioè dei non proprietari) alla vita sociale politica e culturale della Repubblica.
“Qui si fa ancora più chiaro che la dinamicità dello statuto proprietario non è indirizzata a favorire astrattamente il buon funzionamento dell’economia del mercato capitalistico, così come durante il fascismo fu indirizzata al rafforzamento della produttività e della competitività della produzione nazionale. La proprietà è dinamizzata dal lavoro al fine di garantire dignità sociale, pieno sviluppo della persona umana, partecipazione democratica ed equità sociale “ (pag. 115)
Con l’introduzione del concetto di bene comune cambia la rilevanza dell’esercizio dei diritti come attività della collettività dei cittadini e non come mera fruizione di servizi. Cambia il rapporto tra pubblico e cittadini in quanto al pubblico si riconosce l’obbligo di garantire l’esercizio dei diritti attivi. E cambia anche il concetto stesso di economia, poiché riprendendo la preminenza costituzionale del lavoro sulla proprietà si mette in evidenza come l’attività e la qualità del bene comune non deve essere finalizzata alla profittabilità propria dell’economia capitalistica, che cioè tanto il lavoro quanto l’azione collettiva finalizzata alla pratica dei diritti producono quei beni, cioè lo sviluppo delle persone e la partecipazione alla vita sociale economica e culturale, che sono preminenti, in quanto fini costituzionali, rispetto alla creazione di profitto e all’accumulazione della ricchezza.
Se I rapporti di proprietà sono la traduzione giuridica dei rapporti di produzione, occorre comprendere anche che per rapporti di produzione s’intende qualcosa di ben più ampio del rapporto di lavoro o delle condizioni dei lavoratori. Già solo le parole che ritroviamo nella Costituzione ci aiutano a tener conto della ampiezza della questione. Emancipazione, partecipazione dei lavoratori, pieno sviluppo della personalità sono affermazioni che rimandano alla esigenza di trasformazioni sociali molto ampie. A queste va poi aggiunto il rapporto con le cose, con ciò che, per quanto oggetto di proprietà, definisce la nostra relazione con la Terra e il Mondo che vogliamo costruire. Un rapporto produttivo certo, ma fondato sulla salvaguardia della natura in quanto fonte perenne di ogni ricchezza.
Le lotte hanno creato diritto grazie alla capacità di ascolto non solo da parte delle rappresentanze politiche parlamentari ma anche della magistratura le cui sentenze sono fonte di diritto, basti pensare all’importanza che hanno avuto le sentenze sui diritti dei lavoratori e sui diritti delle donne nei decenni delle lotte per l’emancipazione. Il tentativo del governo attuale, non solo rivolto a delegittimare le lotte e la libertà di espressione, ma anche l’autonomia della magistratura con la riforma costituzionale che non stabilisce tanto la separazione delle carriere ma mette sotto attacco l’indipendenza della magistratura in quanto fonte autonoma di diritto, riduce il diritto ad applicazione della legge, una legge emanata sempre più in modo autoritario da un potere esecutivo che rifiuta anche la dialettica parlamentare.






